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Il Decreto Legislativo 14 marzo 2003 n. 65, recepisce le direttive 1999/45/CE e 20001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (Supplemento ordinario della G.U. n. 87 del 14 aprile 2003). Nell'articolo 15 e all'allegato XI del suddetto decreto sono indicate le disposizioni riguardanti l'Archivio Preparati Pericolosi. In particolare, l'articolo 15 recita:
"L'Istituto Superiore di Sanità è l'organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o in base ai loro effetti a livello fisico e chimico, compresa la composizione chimica, disciplinati dal presente decreto." "Il responsabile dell'immissione sul mercato deve trasmettere all'Istituto Superiore di Sanità le informazioni relative ai preparati pericolosi immessi sul mercato, compresa la composizione chimica, da utilizzare esclusivamente a scopi sanitari in vista di misure preventive o curative e da adottare, in particolare, in caso di emergenza."
L'Archivio Preparati Pericolosi rappresenta un punto di riferimento di primaria importanza nel quadro della prevenzione e della protezione dei consumatori e dei lavoratori esposti accidentalmente o professionalmente a prodotti chimici. L'accesso immediato alla composizione chimica dei preparati pericolosi presenti sul mercato nazionale consentirà, soprattutto, tempi di intervento molto piu' rapidi in caso di intossicazione accidentale, ma renderà anche più efficaci gli interventi in materia di prevenzione.
Inoltre, secondo quanto disposto all'articolo 3 comma 1 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2009, n.21 concernente l'esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti, all'Archivio Preparati Pericolosi confluiscono le schede tecniche dei detergenti aventi l'elenco degli ingredienti di sui all'articolo 9 paragrafo 3 del regolamento 648/2008 secondo le specifiche dell'allegato VII parte C del medesimo regolamento come modificato, successivamente, dal regolamento 907/2006 del 20 giugno 2006.
In deroga all'obbligo di compilare il formulario tramite sito web, viene consentito alle aziende che dispongono di propri archivi informatizzati di trasferire i dati richiesti in un formato compatibile con il data base di gestione dell'archivio. A tale scopo viene messo a disposizione delle aziende il tracciato dei record relativo al file di acquisizione dati.
Per quanto riguarda invece la possibilità di trasferire i dati presenti nei database interni delle aziende in un formato compatibile con il database di gestione dell'archivio preparati, trattandosi di una procedura concessa in deroga alla regola generale, l'ISS non potrà fornire alcuna assistenza tecnica alle aziende, che dovranno gestire in proprio conto tale operazione, eventualmente rivolgendosi a consulenti esterni, sui quali l'ISS non assume alcuna responsabilià.
ATTENZIONE: La registrazione al database è riservata alle aziende che devono comunicare le informazioni di cui al D.Lgs.65 del 14/03/2003 e di cui al D.Lgs. 21 del 6/2/2009 e art. 45(4) CLP. Una volta avvenuta la registrazione, le aziende potranno inviare i dati e successivamente consultare il database per verificare la correttezza delle informazioni fornite. Potranno essere consultati esclusivamente i dati della ditta stessa.
Si raccomanda di comunicare tempestivamente l'eventuale modifica dell'indirizzo di posta elettronica e/o del nome del referente indicato all'atto della registrazione al sito, apportando le opportune modifiche negli appositi campi della propria scheda di registrazione sul sito WEB.
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v. 13/02/2017